La norma che vietava l'appello contro l'assoluzione per vizio totale di mente è stata giudicata irrazionale e lesiva del diritto di difesa...
E’ così che la Corte d’Appello di Napoli ha proposto giudizio di legittimità dell’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, così come modificato dall’art. 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Al vaglio della Corte prima e della Consulta poi è passata la norma che “non consente all’imputato di proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente, emesse a seguito di giudizio abbreviato”.
Come già scritto prima questa norma è stata considerata irrazionale, secondo l’art. 3 della Costituzione, e lesiva del diritto di difesa secondo l’art. 24 della Costituzione.
L’esplorazione della Corte ha stabilito che il criterio legislativo che avrebbe riconosciuto all’imputato di reati di scarsa rilevanza la possibilità di appellare la relativa sentenza, non avrebbe concesso lo stesso riconoscimento ad una persona che assolta per vizio totale di mente da un reato di particolare gravità, si sarebbe vista applicare misure di sicurezza di altrettanta gravità.
Questa dichiarazione d’incostituzionalità ha rimosso una delle limitazioni previste nel complesso preclusivo di quello stesso giudizio.