La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che l'agente che si rifiuta di eseguire un ordine compie un reato penale secondo l’art.329 del codice penale..
E’ così che la Corte di Cassazione si è pronunciata su un evento che vedeva come protagonisti un agente di polizia municipale ed il suo comandante. Il comandante aveva impartito un ordine all’agente il quale si era rifiutato di eseguire.
In fase di giudizio l’agente aveva portato alla visione della corte un certificato medico che stabiliva che egli non poteva eseguire tale ordine perchè considerata agorafobica, infatti l’ordine era quello di ispezionare alcune aree artigianali.
L’agente in un primo luogo aveva definito l’ordine impartitogli con il termine “cazzata” e solo successivamente era stato presentato il certificato medico.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che l’agente che si rifiuta di eseguire un ordine compie un reato penale secondo l’art.329 del codice penale.
Il vigile urbano è quindi obbligato a eseguire un ordine impartitogli dal superiore gerarchico per il controllo della circolazione stradale e per eseguire controlli sul territorio di sua competenza.
E’ fatto divieto quindi disobbedire ad un ordine. Con questa sentenza vengono quindi chiariti alcune situazioni dubbie sul regolare svolgimento del lavoro della polizia municipale.