Dettagli Lodo Alfano

Negli ultimi giorni il Lodo Alfano è entrato di prepotenza nelle tematiche principali dell’informazioni italiana. Tale Lodo sarebbe infatti rimasto in sordina se i diretti interessati non erano soggetti a processi penali in corso al momento della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

La legge definita come Lodo Alfano altro non è che una rivisitazione del cosiddetto Lodo Schifani di qualche anno fa quando poi era stato giudicato incostituzionale da parte della Corte Costituzionale.

In base a quelle indicazioni è stato rielaborato il testo in modo da garantire costituzionalità.

Verso la riforma del processo penale (III)

Il nugolo delle novità contenute nel Ddl Alfano non termina qui. Spulciando fra un articolo e l’altro, si scopre che l’imputato avrà diritto di chiedere la revisione della sentenza, anche se passata in giudicato, quando sul proprio caso dovesse ottenere la condanna dell’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ma anche lo stesso giudicato perde buona parte della sua valenza: una sentenza irrevocabile, infatti, costituirà prova utilizzabile in un altro dibattimento solamente in materie gravissime, come mafia e terrorismo.
A proposito di reati gravi: anche nell’ipotesi di rito abbreviato, la competenza sarà della corte d’assise e non più del singolo Gip.

Verso la riforma del processo penale (II)

I nuovi rapporti che si intesseranno fra avvocati dell’accusa e organi di polizia giudiziaria non si fermano a quanto descritto. L’autonomia d’indagine della polizia si arresta infatti nell’ipotesi di sottoporre l’indagato ad un interrogatorio oppure si intenda ricorrere a perizie tecniche: in queste ipotesi, infatti, l’autorizzazione del PM rimane indefettibile.

In compenso, il trasferimento di un qualsiasi ufficiale della polizia giudiziaria non sarà più suscettibile di stop da parte dell’accusa, che potrà solamente esprimere un parere non vincolante.
Vincoli nuovi anche sull’emanazione di provvedimenti cautelari: ognuno di essi dovrà essere approvato, a pena di nullità, con la firma del capo dell’ufficio.