
La sentenza numero 928 del 20 gennaio 2010 della Cassazione, chiarisce che in un caso del genere il ritardo della contestazione è contestabile.
La sentenza numero 928 del 20 gennaio 2010 della Cassazione, chiarisce che in un caso del genere il ritardo della contestazione è contestabile.
Il Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato illegittimo il verbale di contestazione impugnato dall’opponente, perché non rispettoso della normativa di riferimento ex art. 202 C.d.S.. Il verbale infatti prevedeva unicamente il pagamento in misura ridotta a mezzo di conto corrente postale, perciò va annullato.
Viene quindi considerato nullo un verbale elevato per un’infrazione al CdS se su di esso non è presente la firma autentica dell’agente, e proprio per questo il GdP ha potuto accogliere il ricorso.