Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il capotreno e il controllore dei biglietti di viaggio durante il servizio..
Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il capotreno e il controllore dei biglietti di viaggio durante il servizio sono pubblici ufficiali e come tale hanno il diritto a chiedere il documento che attesti l’identità del passeggero.
Il controllore quindi può chiedere la carta d’identità qualora lo richiedesse al passeggero sprovvisto di regolare biglietto o sorpreso alla violazione del regolamento di viaggio. Questa sentenza è stata pronunciata dopo che una signora di poco più di 60 anni si era rifiutata di dare le proprie generalità al controllore che voleva contestarle la mancata obliterazione del biglietto.
La signora, alla richiesta del documento d’identità da parte del controllore del treno, aveva risposto che lo avrebbe mostrato solamente alla polizia ferroviaria.
In base alla sentenza quindi, la signora non solo dovrà pagare la multa per non aver obliterato il biglietto, ma dovrà anche rispondere, nelle sedi opportune, per essersi rifiutata di mostrare il proprio documento d’identità ad un pubblico ufficiale.
In base alla sentenza appena depositata il controllore del treno ed il capotreno sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali e come tale possono chiedere la carta d’identità al passeggero.